La CONSOB vieta temporaneamente le vendite allo scoperto |
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Con Delibera n. 21303 del 17 marzo 2020, la CONSOB ha introdotto il divieto di assumere o incrementare posizioni nette corte (vendite allo scoperto e altre operazioni speculative ribassiste, anche effettuata tramite derivati o altri strumenti finanziari), ovunque effettuate, incluse le posizioni assunte in ambito infragiornaliero, in relazione alle azioni indicate nell'allegato 1 della citata Delibera. Tale divieto avrà validità fino al 18 giugno 2020, salvo revoche. Il divieto si applica a chiunque, persona fisica o giuridica, residente in Italia o in Paesi esteri, anche al di fuori dell'Unione Europea, indipendentemente dalla sede di esecuzione delle operazioni, siano esse avvenute su una trading venue o over-the-counter (“OTC”), in Italia o in un altro Paese UE o extra UE. Ciò significa che il divieto si applica alle operazioni effettuate da un intermediario in conto proprio e alle operazioni effettuate dai clienti. Al fine di esaminare più nel dettaglio i contenuti e la portata del provvedimento emanato dalla CONSOB, si rimanda alla documentazione (Comunicato stampa CONSOB del 17/03/2020, Delibera CONSOB n. 21303 del 17/03/2020, FAQ allegate alla Delibera CONSOB n. 21303) pubblicata nella sezione “Norme e reclami – Mifid II” del sito. |